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Comune di Foiano della Chiana

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

 

 

 

IMU - IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA

 

 L'UFFICIO IMU E' APERTO IL MARTEDI' ED IL GIOVEDI' DALLE 15.00 ALLE 17.30

TEL. 0575643213

MAIL COMUNEFOIANO@LEGALMAIL.IT

 

►CALCOLO DELL’IMU 2019 (in collaborazione con ANUTEL)

PER ACCEDERE AL CALCOLO CLICCA QUI

 Calcolo imu 2018

Il servizio permette ai proprietari di unità immobiliari di calcolare l'IMU 2019 dovuta, una volta conosciuta la rendita catastale e le aliquote deliberate dal comune. Si fa presente che è altresì possibile stampare il modello F24, direttamente utilizzabile per il pagamento. Il Comune di Foiano della Chiana declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o inesattezze che si possano verificare nella procedura di calcolo, per i quali la responsabilità è da ricondurre esclusivamente al contribuente.

IMU – Imposta Municipale Propria

 

CHI DEVE PAGARE

 

  • Chi possiede – in qualità di proprietario o come titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie – fabbricati ed aree edificabili, a qualsiasi uso destinati;
  • L’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
  • il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza coniugale. Seppure in presenza di altri eredi, è tenuto al pagamento dell’IMU per intero (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
  • Il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • Il locatario per gli immobili – anche da costruire o in corso di costruzione – concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto;
  • L’amministratore nel caso di immobili di proprietà indivisa condominiale o per gli immobili in multiproprietà.

 

CASISTICA IMMOBILI 

 

  • Abitazione principale: è soggetta ad imposta solo se classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
  • Pertinenze: Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una unità immobiliare per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo .
  • Casa coniugale assegnata al coniuge: è soggetta ad imposta solo se classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Nei casi di assegnazione della casa coniugale al coniuge, che vi risiede anagraficamente, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’IMU deve essere versata solo dal coniuge cui è stata assegnata l’ex casa familiare ed è sempre considerata abitazione principale.
  • L’altro coniuge potrà beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale sull’eventuale altro immobile posseduto nel quale risiede anagraficamente e dimora abitualmente.
  • Unità abitativa concessa in uso gratuito: Le unità abitative e le relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, non sono “assimilate” all’abitazione principale, ma sono soggette ad imposta ad aliquota diversa da quella base. 
  • Unità abitativa e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari: è soggetta ad imposta nel caso in cui risulti locata e/o concessa in comodato. E’ comunque soggetta ad imposta qualora iscritta in categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
  • Unità abitativa - e relative pertinenze - posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, già pensionati nel Paese estero di residenza, e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE): è soggetta ad imposta nel caso in cui risulti locata e/o concessa in comodato. E’ comunque soggetta ad imposta qualora iscritta in categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
  • Unità abitativa e relative pertinenze posseduta dagli appartenenti alle Forze armate: è soggetta ad imposta nel caso in cui risulti locata e/o concessa in comodato. E’ comunque soggetta ad imposta qualora iscritta in categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale: sono esclusi dall’imposta.
  • Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita: sono esclusi dall’imposta fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
  • Immobili classificati nella categoria catastale “D”: la legge di stabilità 2013 prevede che sia destinata allo Stato l’IMU calcolata con aliquota base del 7,6 per mille. Pertanto, la differenza fra l’aliquota ordinaria deliberata dal Comune (9,9 per mille) e l’aliquota base suddetta è, di spettanza del Comune.
  • Aree fabbricabili: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.
  • Terreni: dal 1° gennaio 2016 sono esclusi dall’imposta.

 

NOVITA’ COMODATO REGISTRATO

 

  • Per effetto delle modifiche all’art. 13, comma 3 del D.L. n. 201/2011, introdotto dall’art. 1, comma 10, della L. 28/12/2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 – dal 1° gennaio 2016 per l’abitazione (con l’eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), la base imponibile deve essere ridotta del 50%.

 

Per poter usufruire di tale beneficio sono richiesti i seguenti requisiti:
-        Il comodante (colui che concede il proprio immobile in comodato) deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune dove si trova l’immobile concesso in comodato;
-        Il comodatario (colui che riceve l’immobile in comodato) deve utilizzare l’immobile come residenza anagrafica, oltre che come dimora abituale;
-        Il comodante non deve possedere altri immobili abitativi in Italia, fatta eccezione per una sola ulteriore abitazione posta nello stesso Comune dell’immobile concesso in comodato, la quale sia adibita a propria abitazione principale di residenza e non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
-        Il contratto di comodato sia registrato.
Il possesso di requisiti suddetti, al fine di usufruire della riduzione della base imponibile, dovrà essere attestato mediante l’ordinaria dichiarazione ai fini IMU.

 

PERIODO DI POSSESSO

 

  • L’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare durante i quali si è protratto il possesso.
  • Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni.
  • La quantificazione dell’imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell’immobile. Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d’uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l’intero mese quei caratteri distintivi, agli effetti dell’IMU, che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.

 

L’IMU NON SI PAGA per:

 

  • l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • la casa coniugale (ad eccezione degli immobili di lusso) assegnata ad uno dei coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, utilizzata come abitazione principale dal coniuge assegnatario;
  • l'unità immobiliare (non ricompresa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero, cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o detenuta da parte di soggetti terzi;
  • una sola abitazione, non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta – a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia – dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Se l’immobile appartiene, invece, alle suddette categorie catastali, sarà assoggettato ad imposta con aliquota e detrazioni previste per l’abitazione principale. Quanto sopra deve intendersi esteso anche alle pertinenze, purché non locate e non utilizzate da terzi in comodato d’uso, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità principale ad uso abitativo.
  • le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 (e relative pertinenze) adibite ad abitazione principale di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del Decreto Legge n. 201 del 2011;
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare (non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale – dal 1° luglio 2013 - non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai fini dell’applicazione del beneficio, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza del beneficio stesso, l’apposita dichiarazione per indicare l’immobile (ed eventuali pertinenze) per cui deve presumersi l’utilizzo come abitazione principale;
  • terreni agricoli, in quanto è stata ripristinata la circolare ministeriale n. 9/1993 che elenca i Comuni esenti dall’imposta, tra i quali è compreso anche il Comune di Foiano della Chiana.

 

BASE IMPONIBILE

 

E’ costituita dal valore dell’immobile determinato come segue:

 

  • Fabbricati iscritti in catasto: applicazione alla rendita catastale – rivalutata del 5% - dei seguenti moltiplicatori:
    - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
    - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
    - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
    - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
    - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

 

  • Fabbricati in corso di costruzione: Aumento del 50% del valore dell’area edificabile previsto nelle varie zone, a decorrere dalla data di rilascio del permesso di costruire.
  • Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero dele Finanze.
  • Fabbricati storici, di cui all’art. 10 del D.Lges. n. 42/2004): Riduzione del 50% della base imponibile, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le prescritte condizioni. (articolo 12, lettera a. del vigente regolamento comunale).
  • Fabbricati inagibili: Riduzione del 50% della base imponibile, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le prescritte condizioni. L’inagibilità o inabilità deve consistere in uno stato di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L’inagibilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva. L’inagibilità dell’immobile deve essere conseguenza di un accadimento imprevisto o causale; non sono pertanto, in nessun caso, da considerare inagibili gli immobili oggetto di interventi edilizi o quelli privi di allacci all’acqua, luce, gas e fognatura (articolo 12, lettera b. del vigente regolamento comunale).
  • Fabbricati con interventi edilizi in corso: nel caso di interventi edilizi di cui all’art. 31della L. 457/78, lett. c-d-e (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica), l’IMU verrà determinata, anziché sulla rendita catastale, sul valore dell’area, determinato in base alla volumetria dell’intervento, aumentato del 50%, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.
  • Unità collabenti “F2”: valore venale in comune commercio dell’area edificabile, assegnando all’area il valore applicato nella più prossima zona B2. (articolo 9 del vigente regolamento comunale).
  • Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. A tal proposito il Comune aveva a suo tempo stabilito appositi valori di riferimento, meramente indicativi.
  • Fabbricati in comodato registrato (come previsti dalla L. n. 208/2015): Riduzione del 50% della base imponibile.

 

►ALIQUOTE IMU ANNO 2019 

Per l’anno 2019 restano valide le aliquote dell’anno precedente, come di seguito riportate:

 

  • Aliquota del 6 per mille applicata alle seguenti unità immobiliari:
    a)     Abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo di imposta, così come definito dall’articolo 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
    b)     Casa coniugale (e relative pertinenze) assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

 

  • Aliquota del 7,6 per mille applicata alle seguenti unità immobiliari:
    a)     Immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare e classificato nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, concesso in uso gratuito a parente maggiorenne in linea retta di primo grado, che lo utilizza come abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi siti nel Comune di Foiano della Chiana;
    b)     Pertinenza/e di detto immobile, purché ricompresa/e nell’ uso gratuito e, comunque, entro il limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
    c)     Immobile concesso in comodato con contratto registrato, nel rispetto delle prescrizioni della L. 208/2015, comma 10, ad integrazione dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011.

 

  • Aliquota del 9,9 per mille applicata alle aree edificabili;

 

  • Aliquota del 9,9 per mille per altre tipologie di immobili non ricomprese nelle precedenti;

 

  • Detrazione di Euro 200,00 spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come definito dall’articolo 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
    La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

►CALCOLO DELL’IMU 2019 (in collaborazione con ANUTEL)

 

Il servizio permette ai proprietari di unità immobiliari di calcolare l'IMU 2019 dovuta, una volta conosciuta la rendita catastale e le aliquote deliberate dal comune. Si fa presente che è altresì possibile stampare il modello F24, direttamente utilizzabile per il pagamento. Il Comune di Foiano della Chiana declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o inesattezze che si possano verificare nella procedura di calcolo, per i quali la responsabilità è da ricondurre esclusivamente al contribuente.

 

►IMU 2019 – VERSAMENTO

 

  • L'IMU deve essere versata in due rate, la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2019, è pari 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base delle aliquote vigenti l’anno precedente.
  • La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2019, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto).
  • Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione, entro il 16 giugno 2019.
  • Per i fabbricati produttivi appartenenti al gruppo catastale D (fabbricati industriali, alberghi, teatri, cinematografi, istituti di credito ecc.) l’imposta da versare allo Stato deve essere calcolata con l’aliquota dello 0,76 per cento, mentre la quota destinata al Comune è pari alla differenza tra l’imposta calcolata sulla base dell’aliquota ordinaria deliberata dal Comune (0,99 per cento) e la quota di imposta riservata alla Stato.
  • Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure l’apposito bollettino postale. Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.
  • I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

 

Codice Comune Foiano della Chiana: D649

 

Codici Tributo:

 

  • 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
  • 3916 IMU aree fabbricabili – COMUNE;
  • 3918 IMU per altri fabbricati – COMUNE;
  • 3925 IMU immobili uso produttivo - gruppo catastale D – STATO;
  • 3930 IMU immobili uso produttivo - gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

Il modello F24 può essere utilizzato anche per versare contestualmente l’imposta di immobili ubicati in comuni diversi.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva da versare é uguale od inferiore a 12 euro. Se l'importo da versare supera i 12 euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto, in rata unica, in acconto.

 

►IMU 2019– PAGAMENTO PER NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

 

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono effettuare i pagamenti dell’IMU dall’estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, dovranno provvedere tramite bonifico bancario nei modi seguenti:

 

 

  • tramite bonifico da effettuare direttamente sul c/c n. intestato a Comune di Foiano della Chiana – Servizio Tesoreria – presso Ubi banca S.p.A., filiale di Foiano della Chiana:
    Cod. IBAN : IT58T0311171468000000091163.

 

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli, anche tramite fax o mail.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:

 

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
  • l’annualità di riferimento;
  • l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.

 

►DICHIARAZIONE

 

Con la dichiarazione IMU il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Ai sensi del regolamento per l’applicazione dell’IMU, la dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui le stesse si sono verificate.
La dichiarazione non deve essere presentata quando le variazioni sono relative ad eventi conoscibili dal Comune in quanto rilevabili dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate o dell’Anagrafe comunale.
La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.
Rimangono valide anche per IMU le dichiarazioni già presentate ai fini ICI in quanto compatibili.

 

RAVVEDIMENTO

 

Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell’imposta omessa o tardivamente versata.
Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.
Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).
Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti normali, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.

 

Sanzioni:

 

  • nel caso di versamento effettuato entro il 14 giorni successivi alla scadenza si applica la sanzione in misura pari allo 0,1% dell’imposta omessa per ogni giorno di ritardo;
  • nel caso di versamento effettuato tra il 15° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione dell’1,5% dell’imposta omessa;
  • nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione dell’ 1,67% dell’imposta omessa;
  • nel caso di versamento effettuato tra il 91° giorno successivo alla scadenza e comunque entro un anno dall’omissione, si applica la sanzione del 3,75 % dell'imposta omessa;
  • nel caso di versamento effettuato dopo un anno ma entro 2 anni dalla scadenza, si applica la sanzione del 4,29% dell’imposta omessa.

 

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.

 

Per scaricare le istruzioni di compilazione clicca qui

Per scaricare il regolamento IMU del Comune di Foiano clicca qui

 

 

 

 


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