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Comune di Foiano della Chiana

TARI - TASSA SUI RIFIUTI

TARI – Tassa sui Rifiuti

PRESUPPOSTO E SOGGETTO PASSIVO

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è altresì dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

SUPERFICIE IMPONIBILE

Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini delle precedenti forme di prelievo (TARSU, TIA, TARES) e, per le nuove utenze, quelle delle risultanze catastali.

QUANDO SI PAGA

Sono al momento previste le seguenti scadenze di pagamento:
-        30 giugno 2017
-        30 settembre 2017
-        30 novembre 2017


COME SI PAGA

Unitamente all’avviso di pagamento, il contribuente riceverà il modello F24 precompilato, pagabile presso qualunque sportello bancario o postale o per via telematica.

DICHIARAZIONE

Ogni circostanza rilevante ai fini dell’applicazione del tributo, dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ufficio tributi, entro 30 giorni dal suo verificarsi.

RAVVEDIMENTO

Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell’imposta omessa o tardivamente versata.
Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.
Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).
Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti normali, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.

Sanzioni: 

nel caso di versamento effettuato entro il 14 giorni successivi alla scadenza si applica la sanzione in misura pari allo 0,1% dell’imposta omessa per ogni giorno di ritardo;

  • nel caso di versamento effettuato tra il 15° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione dell’1,5% dell’imposta omessa;
  • nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione dell’ 1,67% dell’imposta omessa;
  • nel caso di versamento effettuato tra il 91° giorno successivo alla scadenza e comunque entro un anno dall’omissione, si applica la sanzione del 3,75 % dell'imposta omessa;
  • nel caso di versamento effettuato dopo un anno ma entro 2 anni dalla scadenza, si applica la sanzione del 4,29% dell’imposta omessa;

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.

RINVIO

Per maggiori informazioni si rimanda al regolamento comunale e alle delibere in materia.

Per scaricare il regolamento TARI del Comune di Foiano clicca qui.

Per scaricare la modulistica per le denunce di inizio attività ed uso domestico clicca qui. 

 

 


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